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Legge 899/1934

Art. 50

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/50parte di Legge 899/1934
Articolo 50. Qualora un capitano dei CC. RR. o di uno dei ruoli comando non abbia riportato, negli esperimenti, il punto minimo fissato per la idoneita', le autorita' giudicatrici potranno - in via eccezionale - proporlo per l'avanzamento purche': - abbia riportato nell'esperimento un punto di merito non inferiore a meta' del massimo punto stabilito dal decreto Reale di cui all'articolo 49; - abbia ottenuto un punto di classifica elevato; - possegga, in modo spiccato, le qualita' necessarie le funzioni del grado superiore. Il giudizio decisivo sulle proposte d'avanzamento degli ufficiali di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

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