Legge 899/1934
Art. 36
Articolo 36. Il grado di generale di brigata, o di maggiore generale, e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, ai colonnelli che emergono per doti spiccate di intelletto, di carattere, di cultura e di competenza professionale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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