Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 36
Legge 899/1934

Art. 36

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/36parte di Legge 899/1934
Articolo 36. Il grado di generale di brigata, o di maggiore generale, e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, ai colonnelli che emergono per doti spiccate di intelletto, di carattere, di cultura e di competenza professionale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.