Legge 899/1934
Art. 35
Articolo 35. Il generale di divisione, il generale di brigata ed il maggiore generale dei servizi tecnici, gli ufficiali dei vari gradi dell'arma dei CC. RR., dei ruoli di comando e dei servizi tecnici non possono essere promossi al grado superiore in servizio permanente effettivo qualora, al momento in cui si forma o si e' formata la vacanza utile per la loro promozione, abbiano compiute le eta' sottoindicate (limite di promovibilita'): generale di divisione ................. anni 62 generale di brigata e maggiore generale » 59 colonnello ............................ » 56 tenente colonnello .................... » 52 maggiore .............................. » 50 capitano .............................. » 46 L'ufficiale e' preso in esame per l'avanzamento anche se ha gia' raggiunto, o si preveda che possa raggiungere (prima che gli spetti il turno di promozione), il limite di promovibilita'. Se non prescelto per l'avanzamento, segue la sorte dei non prescelti del proprio grado; se prescelto, non appena sia promosso il pari grado che lo segue nel ruolo, e' collocato a disposizione ed e' promosso. L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, che preveda di essere colpito dal limite di promovibilita', puo' rinunziare a far valere detto titolo per poter rimanere in servizio fino al momento in cui gli spetta la promozione a scelta ordinaria, oppure raggiunga il limite di eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.