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Legge 899/1934

Art. 29

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/29parte di Legge 899/1934
Articolo 29. Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze viene colmata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed e' computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno. Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi alla data 1° gennaio sopra detto. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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