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Legge 899/1934

Art. 28

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/28parte di Legge 899/1934
Articolo 28. Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse. E' in facolta' del Ministro per la guerra di formare, in qualunque momento dell'anno, per eseguire promozioni parte delle vacanze di cui al n. 2° dell'articolo precedente, salvo a completarle, fino a raggiungere la cifra prescritta, alla fine di ogni anno. Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze d'autorita' necessarie per raggiungere la misura di cui alle annesse tabelle sono formate con designazione personale dal Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento, sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado. In ambedue i casi, gli ufficiali allontanati dal servizio d'autorita' sono collocati a disposizione. Le modalita' con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze ed al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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