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Legge 899/1934

Art. 189

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/189parte di Legge 899/1934
Articolo 189. E' data facolta' al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

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