Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 188
Legge 899/1934

Art. 188

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/188parte di Legge 899/1934
Articolo 188. Fino al 31 dicembre 1935, quando non vi sia sufficiente disponibilita' di ufficiali in possesso dei requisiti di comando di reparto previsti dall'art. 32, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore - se provvisti di tutti gli altri requisiti - i capitani che abbiano tenuto per due anni con tale grado il comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente, e i tenenti colonnelli provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al Regio decreto legge 20 aprile 1920, n. 451 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 che abbiano tenuto il comando di battaglione o di gruppo per due anni, anche se complessivamente nel grado di maggiore e di tenente colonnello. Fino al 31 dicembre 1936 potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al citato Regio decreto legge che abbiano tenuto il comando effettivo di battaglione o di gruppo previsto dalla lettera i) dell'art. 32. Inoltre, nel grado di maggiore e di tenente colonnello, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore, prescindendo dal requisito della provenienza dal corpo stesso prescritta dagli articoli 71 e 72, gli ufficiali che alla data del 1° luglio 1934: a) frequentano i corsi della scuola di guerra col grado di capitano o di maggiore; b) stanno compiendo, col grado di maggiore o di tenente colonnello, l'esperimento pratico pel servizio di stato maggiore o il prescritto periodo di comando di reparto per il trasferimento nel corpo. I trasferimenti di cui sopra saranno effettuati con le modalita' stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1929, n. 2048 e successive modificazioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 187 Art. 189 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.