Legge 899/1934
Art. 18
Articolo 18. L'ufficiale compreso nei limiti di anzianita' per la iscrizione sul quadro di avanzamento puo' rinunziare all'avanzamento stesso, anche se gia' iscritto sul quadro. In tal caso, e' considerato come «non prescelto per l'avanzamento». L'ufficiale che non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria, e' considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento e quindi non prescelto per l'avanzamento, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a sostenere gli esperimenti od esami successivi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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