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Legge 899/1934

Art. 17

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/17parte di Legge 899/1934
Articolo 17. L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere giudicato; salvo che egli rinunci all'avanzamento.

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