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Legge 899/1934

Art. 177

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/177parte di Legge 899/1934
Articolo 177. Le autorita' che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, sono le stesse che li pronunciano per gli ufficiali in congedo; salvo i giudizi che, per gli ufficiali suddetti, siano devoluti alla commissione centrale di avanzamento a norma dell'articolo 7.

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