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Legge 899/1934

Art. 176

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/176parte di Legge 899/1934
Articolo 176. Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione, o tenente generale e generale di corpo di armata, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame, per la designazione a tali gradi coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore. L'esame per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso. Il Ministro per la guerra, in relazione ai bisogni dell'efficienza dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nell'aspettativa per riduzione di quadri.

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