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Legge 899/1934

Art. 167

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/167parte di Legge 899/1934
Articolo 167. I vantaggi di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 sono concessi, con le norme dell'articolo 69, anche ai tenenti ed ai capitani delle varie armi (eslusi quelli dei CC. RR.) che siano gia' brevettati osservatori dall'aeroplano, purche': a) per il vantaggio conseguibile in base all'articolo 64, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo, secondo modalita' da stabilirsi dal Ministro per la guerra, per accertare se conservino le qualita' per esplicare il compito di osservatore; b) per il vantaggio di cui agli articoli 65, 66 e. 67 compiano - quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera a) - per il grado che rivestono attualmente, i periodi triennali di volo stabiliti dall'articolo 65.

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