Legge 899/1934
Art. 166
Articolo 166. I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta speciale per esami ed ottenere se promovibili i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dall'articolo 61 per il titolo della scuola di guerra e per il trasferimento nel corpo di stato maggiore quando abbiano raggiunto il grado di capitano e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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