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Legge 899/1934

Art. 154

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/154parte di Legge 899/1934
Articolo 154. I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento: a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 155; b) a scelta speciale per esami; e) a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici); d) a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici); e) a scelta speciale per avere ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici). Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano. I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volonta', non abbiano avuto la possibilita' di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorita' giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra. Per coloro che concorreranno agli avanzamenti di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovra' essere di' tre anni anziche' di due. Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due o tre anni di comando di reparto.

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