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Legge 899/1934

Art. 153

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/153parte di Legge 899/1934
Articolo 153. Gli ufficiali di artiglieria che abbiano ultimato con esito favorevole il corso superiore balistico, nel grado di maggiore, godono di un vantaggio pari ad un trentesimo del ruolo considerato al 1° gennaio dell'anno in cui gli ufficiali entrano in turno di promozione, con le norme di cui agli articoli 62 e 63. Detto vantaggio non e' cumulabile con quello derivante dall'avanzamento a scelta speciale, per altri titoli al grado di tenente colonnello.

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