Legge 899/1934
Art. 147
Articolo 147. Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 ad anzianita', ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale. Le disposizioni stesse non si applicano inoltre: a) agli ufficiali che abbiano gia' compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934-XII n. 85, e siano gia' stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge; b) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto - in parte - dette periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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