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Legge 899/1934

Art. 146

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/146parte di Legge 899/1934
Articolo 146. Le tabelle allegate alla presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1934-XII e sotto la stessa data si forma il ruolo unico dei generali di brigata di cui all'articolo 3 Peri auto, e fino ai giugno 1934. le vacanze che si formano nei generali di brigata delle varie armi sono colmate con promozioni di colonnelli appartenenti all'arma dei brigadieri che danno luogo alle vacanze stesse; mentre tutte le altre vacanze sono colmate con promozioni dai vari gradi inferiori a norma dell'articolo 25. Qualora la forza esistente al 30 giugno 1934, nei vari gradi e ruoli, sia diversa da quella prevista per la stessa data nelle tabelle allegate, il Ministro per la guerra e' autorizzato a modificare il numero delle vacanze e quello delle promozioni da effettuarsi nel secondo semestre 1934, in modo da raggiungere, al 31 dicembre di detto anno, il numero di posti di ruolo stabiliti nelle tabelle stesse.

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