Legge 899/1934
Art. 144
Articolo 144. Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro perla guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento. L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata a dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianita' corrispondente alla data del ritorno da prigionia. Se con tale anzianita' risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. E gli e' conferita, come anzianita', la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto. Qualora pero' l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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