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Legge 899/1934

Art. 143

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/143parte di Legge 899/1934
Articolo 143. L'ufficiale prigioniero di guerra non puo', durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia pero' non interrompe il computo dell'anzianita'.

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