Legge 899/1934
Art. 141
Articolo 141. L'ufficiale raggiunto dai turno di promozione mentre e' assente dal servizio per inabilita' fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente puo' conseguire l'avanzamento quando riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. In tal caso viene considerato come pretermesso - ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato - e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata so fosse stato promosso a suo turno. Pero' non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) ne' puo' essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianita', anteriore a quella del richiamo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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