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Legge 899/1934

Art. 140

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/140parte di Legge 899/1934
Articolo 140. La mancanza di idoneita' fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del sopravvenire della non idoneita'.

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