Legge 899/1934
Art. 132
Articolo 132. In tempo di guerra: a) le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali alla, classifica di cui all'articolo 47 ed agli esami od esperimenti; b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi; c) non si applicano agli ufficiali ne' i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'articolo 32, ne' i periodi di permanenza minima nei grado, di cui all'articolo 33; d) rimangono salvaguardati i titoli alla scelta speciale acquisiti; e quelli degli ufficiali di stato maggiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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