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Legge 899/1934

Art. 131

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/131parte di Legge 899/1934
Articolo 131. In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli, (compresi i ruoli di mobilitazione): a) promozioni straordinarie per merito di guerra; b) avanzamenti straordinari per meriti eccezionali. Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando. I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

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