Legge 899/1934
Art. 124
Articolo 124. Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore l'ufficiale di complemento deve: a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 121 ed avere ottenuto, per i gradi di tenente e di capitano, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'articolo 121 stesso; b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorita' competenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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