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Legge 899/1934

Art. 124

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/124parte di Legge 899/1934
Articolo 124. Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore l'ufficiale di complemento deve: a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 121 ed avere ottenuto, per i gradi di tenente e di capitano, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'articolo 121 stesso; b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorita' competenti.

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