Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 123
Legge 899/1934

Art. 123

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/123parte di Legge 899/1934
Articolo 123. Le modalita' relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 122 Art. 124 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.