Legge 899/1934
Art. 123
Articolo 123. Le modalita' relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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