Legge 899/1934
Art. 121
Articolo 121. Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unita' di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parto ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra. I sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.