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Legge 899/1934

Art. 121

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/121parte di Legge 899/1934
Articolo 121. Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unita' di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parto ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra. I sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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