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Legge 899/1934

Art. 120

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/120parte di Legge 899/1934
Articolo 120 Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 121 e ai titoli che saranno determinati con decreto Reale.

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