Legge 899/1934
Art. 120
Articolo 120 Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 121 e ai titoli che saranno determinati con decreto Reale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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