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Legge 899/1934

Art. 118

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/118parte di Legge 899/1934
Articolo 118. L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, inscritti negli speciali ruoli di cui alla leggo sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

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