Legge 899/1934
Art. 117
Articolo 117. Gli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale di qualunque provenienza possono essere promossi, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualita' di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato nel grado, l'anno di servizio sopra indicato. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro di anzianita' di servizio, o che abbiano prestato per almeno quattro mesi servizio presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918 sulle varie fronti compresi coloro che abbiano partecipato ad azioni di guerra nelle colonie, o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valor militare possono ottenere una seconda promozione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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