Legge 899/1934
Art. 109
Articolo 109 Agli ufficiali collocati fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennita' varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo. Quando siano collocati in ausiliaria gli ufficiali fuori organico hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.