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Legge 899/1934

Art. 109

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/109parte di Legge 899/1934
Articolo 109 Agli ufficiali collocati fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennita' varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo. Quando siano collocati in ausiliaria gli ufficiali fuori organico hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

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