Legge 899/1934
Art. 108
Articolo 108. Gli ufficiali collocati fuori organico sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di 4 anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestivano in servizio permanente effettivo. Il periodo trascorso fuori organico si computa per intero agli effetti della pensione. Al termine della permanenza nella posizione di fuori organico gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per otto anni e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della eta' e della idoneita'). Gli ufficiali fuori organico particolarmente meritevoli possono essere destinati dal Ministro per la guerra - in seguito a domanda - all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennita' da fissarsi con decreto Reale di concerto con il Ministro delle finanze e sono considerati a tutti gli effetti in servizio (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), continuando pero' a percepire gli assegni ed indennita', nella misura ridotta, come dall'articolo seguente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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