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Legge 479/1930

Art. 19 — I tiratori che complessivamente in tre campionati comunali, anche non consecutivi, in uno provinciale e in un…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/19parte di Legge 479/1930
Art. 19. I tiratori che complessivamente in tre campionati comunali, anche non consecutivi, in uno provinciale e in uno nazionale o generale sono compresi nel primo quinto dei premiati, ricevono il distintivo con diploma di tiratore scelto, rilasciato dal Ministero della guerra. I tiratori che nelle gare come sopra sono compresi nel successivo quinto dei premiati, sono nominati tiratori di prima classe e ricevono apposito distintivo con diploma dallo stesso Ministero; tutti gli altri sono considerati tiratori di seconda classe. I tiratori scelti sono autorizzati a portare, sulla manica sinistra della divisa delle forze armate dello Stato, il distintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, il distintivo ricamato in lana.

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