Legge 479/1930
Art. 18 — Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno o…
Art. 18. Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi da apposito decreto Ministeriale. L'Unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale. Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'Unione e quelle provinciali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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