Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1178/1926Art. 8
Legge 1178/1926

Art. 8 — Le unita' cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla difesa mobile ravvici…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/8parte di Legge 1178/1926
Art. 8. Le unita' cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico quando sono giudicate dal Comitato ammiragli, su proposta del ministro, non piu' efficienti per il servizio della flotta.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1178/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.