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Legge 1178/1926

Art. 7 — La costituzione delle forze navali armate e delle forze navali mobilitabili, dei gruppi di difesa mobile ravv…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/7parte di Legge 1178/1926
Art. 7. La costituzione delle forze navali armate e delle forze navali mobilitabili, dei gruppi di difesa mobile ravvicinata e l'assegnazione del naviglio sussidiario e' stabilita con disposizione del Ministero della marina, sentito il Capo di Stato Maggiore.

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