Legge 1178/1926
Art. 4 — Le forze navali mobilitabili sono costituite da tutte le navi non armate
Art. 4. Le forze navali mobilitabili sono costituite da tutte le navi non armate. Su ciascuna di tali navi e' mantenuto un nucleo di personale per la manutenzione. Le forze navali mobilitabili dipendono dai Comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Le siluranti e i sommergibili non armati sono uniti in gruppi con nuclei di personale per la manutenzione o per poterli armare per brevi esercitazioni o aggregati a gruppi di siluranti e sommergibili armati. Essi dipendono disciplinarmente dai Comandi militari marittimi presso cui sono dislocati, ma organicamente dai Comandi di divisione siluranti e di sommergibili cui appartengono.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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