Legge 1178/1926
Art. 3 — Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali
Art. 3. Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali. Esse sono riunite in un'armata navale costituita in una o due squadre, suddivise in divisioni. All'armata navale sono aggregati i Comandi di divisione di siluranti e dei sommergibili, nonche' le flottiglie di M. A. S. mobilitate e un'aliquota di naviglio sussidiario. Dal Comando in capo delle forze navali dipendono i Comandi navali all'estero e nelle Colonie.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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