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Legge 1178/1926

Art. 3 — Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/3parte di Legge 1178/1926
Art. 3. Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali. Esse sono riunite in un'armata navale costituita in una o due squadre, suddivise in divisioni. All'armata navale sono aggregati i Comandi di divisione di siluranti e dei sommergibili, nonche' le flottiglie di M. A. S. mobilitate e un'aliquota di naviglio sussidiario. Dal Comando in capo delle forze navali dipendono i Comandi navali all'estero e nelle Colonie.

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