Legge 1178/1926
Art. 38 — Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che ab…
Art. 38. Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'eta' di 30 anni. La classificazione degli idonei e' fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parita' di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina nel Regio esercito. Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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