Legge 1178/1926
Art. 37 — Gli ufficiali dei Corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati: a) fra i giovani in possesso…
Art. 37. Gli ufficiali dei Corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati: a) fra i giovani in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica che non abbiano oltrepassato il 20° anno di eta', mediante concorso. I vincitori del concorso seguiranno presso la Regia accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio di matematica della Regia universita' (3° e 4° corso della Regia accademia navale). Essi faranno le campagne di mare prescritte per gli allievi della Regia accademia navale, e terminato il corso saranno nominati aspiranti e inviati a seguire i corsi delle scuole di ingegneria navale o delle altre scuole di ingegneria del Regno, per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico per gli ufficiali genio navale, industriale per gli ufficiali per le armi navali. La ripartizione degli allievi nei Corpi sara' fatta a domanda o di autorita'. Dopo il 1° anno della scuola d'ingegneria suddetta saranno nominati, se idonei, sottotenenti. I predetti aspiranti ed ufficiali durante i periodi estivi saranno imbarcati. Il Ministero della marina ha facolta' di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorra' far seguire ai predetti ufficiali; b) dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica per gli ufficiali del genio navale, ed ingegneria industriale per gli ufficiali per le armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'. Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le universita' del Regno per completare la loro cultura professionale; c) gli ufficiali del Corpo delle armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianita' di grado. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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