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Legge 1178/1926

Art. 34 — Un ufficiale di qualsiasi grado e Corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un uffic…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/34parte di Legge 1178/1926
Art. 34. Un ufficiale di qualsiasi grado e Corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un Corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o piu' Corpi contemporaneamente.

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