Legge 1178/1926
Art. 33 — Il Corpo Reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art
Art. 33. Il Corpo Reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art. 1 della presente legge, e' destinato: A) Ufficiali: a coadiuvare con mansioni esecutive nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati dalle apposite tabelle delle destinazioni stabilite dal Ministero o gli incarichi che vengono loro attribuiti con disposizione ministeriale. B) Sottufficiali, sottocapi e comuni: 1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali; 2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialita' del Corpo presso i Comandi, nei Regi arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della Regia marina e presso le Capitanerie e gli Uffici di porto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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