Legge 272/1913
Art. 51 — Non e' ammessa alcuna dilazione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, ne' verun…
Art. 51. Non e' ammessa alcuna dilazione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, ne' veruna liquidazione puo' eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 51; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 51.
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