Legge 272/1913
Art. 50 — Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art
Art. 50. Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno. Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali soprattasse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 50; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 50.
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