Legge 272/1913
Art. 35 — La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi …
Art. 35. La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria. Questi foglietti sono: a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti; b) di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera a), che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti; c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti; d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c), che siano conclusi coll'intervento di mediatori inscritti; e) di L. 1,20 pei contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti; f) di L. 0,60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e), che siano conclusi fra mediatori inscritti o con intervento di essi. Possono pero', in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purche' vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra. I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente. Quelli invece da servire pei contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti sono a madre e figlia. Le disposizioni del presente articolo non sotto applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.
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