Open·Parlamento
HomeNormeLegge 272/1913Art. 34
Legge 272/1913

Art. 34 — I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi o nelle misure in seguito d…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/34parte di Legge 272/1913
Art. 34. I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi o nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di enti morali; le azioni od obbligazioni di Societa', comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa; b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa; c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa, o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori inscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.