Legge 272/1913
Art. 13 — Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, e' necessaria l'autorizzazione governativa
Art. 13. Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, e' necessaria l'autorizzazione governativa. I titoli di enti morali stranieri e di Societa' commerciali per azioni legalmente costituite in paese estero ed ivi ammessi alle quotazioni di borsa, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati nel primo comma e ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, concorreranno i seguenti: 1° che siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in altri giornali tra i piu' diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Societa' commerciali per azioni: in entrambi i casi, e' necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi; 2° che l'ente o la Societa' nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda nella sede della borsa e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha confermato (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 13; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 13.
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