Legge 272/1913
Art. 12 — Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi per l'approvazione non piu' tardi del giorn…
Art. 12. Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi per l'approvazione non piu' tardi del giorno successivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alle quotazioni i titoli delle Societa' commerciali per azioni legalmente costituite con un capitale versato non inferiore a seicentomila lire, quando vi concorreranno le seguenti condizioni: 1° che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali delle Societa'; 2° che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole allo accoglimento della chiesta ammissione; 3° che abbiano nella citta' sede della Borsa un rappresentante incaricato del servizio dei titoli. Non e' necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Societa' risultanti dalla fusione di piu' altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purche' il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla meta' di quello della nuova Societa' ed il capitale delle Societa' risultanti dalla fusione anzidetta non sia inferiore ad un milione effettivamente versato. La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Societa' ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 12; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 12.
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