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D.P.R. 207/2010

Art. 112 — Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/112parte di D.P.R. 207/2010
Art. 112. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

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