D.P.R. 207/2010
Art. 112 — Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art
Art. 112. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 112.
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