D.P.R. 207/2010
Art. 111 — Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili (art
Art. 111. Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili (art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente puo' presentare piu' offerte. 2. Qualora le offerte pervenute riguardino l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta. Note all'art. 111 - Il testo dell'art. 53, comma 8, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.”
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 111.
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