D.P.R. 136/2009
Art. 36 — Titoli di pagamento
Art. 36. Titoli di pagamento 1. Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa. 2. I mandati di pagamento sono firmati dal capo del servizio amministrativo e contengono almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) il capitolo su cui la spesa e' imputata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza o residui; d) la codifica; e) l'indicazione del creditore e dell'eventuale persona diversa dal creditore tenuta a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il codice fiscale o la partita IVA; f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; h) le eventuali piu' favorevoli modalita' di pagamento se richieste dal creditore; i) l'enunciazione del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 3. L'istituto di cui all'articolo 51 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione. 4. I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 5. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui. 6. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 7. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni. 8. Il Circolo puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni. Nota all'art. 36: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136 (supplemento ordinario).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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